Padrini e Madrine di Battesimo e Cresima

Vi proponiamo alcuni testi utili per la scelta dei Padrini:


L’Istituto del Padrinato

Carlo Fabris (Docente di diritto canonico alle Pontificie università Urbaniana e S. Tommaso in Urbe)
Tratto da: Vita Pastorale del 01/10/2009

L’istituzione dei padrini risale alla Chiesa primitiva, quando venne imposto il dovere di battezzare i bambini, anche se, presumibilmente, all’inizio i bambini venivano presentati dai genitori. Tertulliano si riferisce agli sponsores o garanti (ma i termini usati in epoca antica sono diversi e molto evocativi: susceptores, gestantes, fideiussores, protestantes), che assistono al battesimo dei bambini (De Baptismo, 18, 11, in PL I, 1221).

L’esigenza dei padrini era forse correlata con il battesimo concepito come nuova nascita, che perciò esigeva nuovi padri. Più tardi, in continuità con questa linea di riflessione, san Tommaso ricorderà che la rigenerazione spirituale operata dal battesimo assomiglia a quella carnale e, come un questa il bambino ha bisogno di una nutrice e di un pedagogo, così in quella spirituale c’è bisogno di qualcuno che lo istruisca nella fede e nella vita cristiana (Summa Th. III, q. 67, a. 7).

Ma il padronato ha probabilmente rapporto anche con il catecumenato, tenuto conto della situazione in cui si trovano i cristiani durante la persecuzione da parte dell’impero romano: onde evitare che nelle comunità penetrasse qualche intruso, si esigeva che il candidato al battesimo fosse presentato da qualche fedele conosciuto, il quale garantisse la serietà delle sue intenzioni e lo accompagnasse durante il catecumenato e il conferimento del sacramento, come pure ne curasse in seguito la fedeltà all’impegno preso.


Chi può fare il padrino e che cosa significa oggi?

Da: http://profezie3m.altervista.org/fondamenti/ptm_FAQ_battesimo.htm#26

Ogni cattolico che abbia ricevuto la Confermazione e l’Eucaristia, che abbia compiuto i 16 anni e che conduca, per quanto possibile, una vita conforme alla fede, può fare da padrino/madrina nel rito del Battesimo.

Ciò che però conta maggiormente non è né il numero né l’età, quanto piuttosto la qualità.

Secondo la tradizione della Chiesa i padrini sono membri della comunità cristiana che presentano colui che deve essere battezzato o cresimato, li accompagnano nel loro itinerario di formazione e ne garantiscono la preparazione e la sincerità.

Nel rito per i bambini i padrini si affiancano ai genitori per manifestare la presenza della Chiesa-Madre che presenta e accoglie i suoi nuovi figli. Se poi sarà necessario, i padrini dovranno collaborare con i genitori affinché il bambino possa giungere ad una personale professione della fede e la possa esprimere nella realtà della vita. Sempre sono comunque tenuti a dare una chiara testimonianza di fede.

Proprio per questo loro ruolo ecclesiale, che amplia in senso spirituale la famiglia del battezzando, i padrini non possono essere i genitori (Cf Codice di diritto canonico, 874).


La scelta del Padrino e Madrina

Da: http://users.libero.it/don.antonio/Richiesta%20del%20Battesimo.pdf

La scelta della madrina e del padrino è delicata: ad essi è chiesto di accompagnare il bambino nella via della fede con la loro testimonianza di vita cristiana, con la loro preghiera e con le parole. Il loro compito è ancor più delicato e prezioso quando i genitori, pur chiedendo il Battesimo dei loro figli, si trovano in grave disagio religioso.

È comprensibile che la Chiesa richieda che la madrina e il padrino conducano una vita conforme alla fede cristiana e all’incarico che assumono, e quindi non riconosca idonei a questo compito quei battezzati la cui vita personale, familiare, sociale viola pubblicamente la legge del Signore.

La comunità ecclesiale, che esprime la tutela spirituale con la scelta dei padrini e delle madrine, si impegna ad assumere atteggiamenti e comportamenti concreti di testimonianza, per essere realmente “madre” ed educatrice, con la vita e l’impegno, dei piccoli e delle loro famiglie. Può essere scelto per il ruolo di padrino o madrina una sola persona.


I requisiti per il servizio di padrino o madrina

Tratto da: Parrocchia di Fertilia

Per i padrini/madrine, che dovrebbero essere delle guide nella fede per i loro figliocci, si richiedono requisiti specifici che non sono richiesti ai testimoni di nozze e sono specificate al can. 874 del Codice di Diritto Canonico:

Can. 874 - §1. Per essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:

  1. Sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;
  2. Abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione;
  3. Sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento dell’Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;
  4. Non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
  5. Non sia il padre o la madre del battezzando.

Non possono fare perciò da padrini quelle persone che:

  • sono sposate solo civilmente
  • sono conviventi
  • sono divorziate
  • sono separate ma convivono con un altro partner

Potrebbero fare da padrini persone separate ma non conviventi che non hanno chiesto il divorzio o persone divorziate che però siano state costrette a subire il divorzio. In questi casi parlarne preventivamente con il Parroco per valutare la situazione.

Per poter fare da padrino bisogna chiedere personalmente il nulla osta (Documento di idoneità dei padrini) al Parroco della Parrocchia in cui al momento si è domiciliati.

Al battesimo ci può essere o un solo padrino o una sola madrina o un padrino e madrina insieme. Non sono ammessi due padrini o due madrine.

Per la cresima non è obbligatorio che il padrino o la madrina siano dello stesso sesso del figlioccio/a.